IMPORTANTE
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- Non cambia il regime normativo e si applicano quindi i criteri seguiti in precedenza alle seguenti categorie di persone:
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- nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
- nati dovunque, se non possiedono altra cittadinanza.
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- I nati all’estero in qualsiasi data (anche prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36), se possiedono un’altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico solo se:
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- uno dei genitori (anche adottivi) è nato in Italia;
- un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio (residenza che dovrà essere provata mediate un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente);
- uno dei nonni italiani (anche adottivi) è nato in Italia.
Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza non sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute nelle relative pagine web.
Come da istruzioni ministeriali, tutte le comunicazioni con i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio (ex Artt. 5, 6, 7 e 8 e s. m. L. 91/1992) avvengono esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Interno ALI/CIVES e non per e-mail o altri mezzi.