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Cittadinanza

IMPORTANTE

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha modificato i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Nelle more della conversione in legge del decreto-legge, si illustrano le seguenti disposizioni operative valide per le domande presentate a partire dal 28 marzo 2025
    • Non cambia il regime normativo e si applicano quindi i criteri seguiti in precedenza alle seguenti categorie di persone:
      • nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
      • nati dovunque, se non possiedono altra cittadinanza.
  • I nati all’estero in qualsiasi data (anche prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36), se possiedono un’altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico solo se:
    • uno dei genitori (anche adottivi) è nato in Italia;
    • un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio (residenza che dovrà essere provata mediate un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente);
    • uno dei nonni italiani (anche adottivi) è nato in Italia.
Le nuove regole si applicano a tutti i modi automatici di acquisto della cittadinanza previsti dalle norme italiane succedutesi nel tempo, ad esempio: cittadinanza iure sanguinis (figli di genitore cittadino), per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, per adozione, per matrimonio di donna straniera con marito italiano prima del 27 aprile 1983 (articolo 10, secondo comma, della legge n. 555/1912), iuris communicatione (figli minori di genitore che acquista o riacquista la cittadinanza: ad esempio, articolo 12 della legge n. 555/1912 e articolo 14 della legge n. 91/1992).
Pertanto anche la trascrizione degli atti di nascita seguirà il disposto del decreto-legge n. 36.

 

Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza non sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute nelle relative pagine web.

Come da istruzioni ministeriali, tutte le comunicazioni con i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio (ex Artt. 5, 6, 7 e 8 e s. m. L. 91/1992) avvengono esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Interno ALI/CIVES e non per e-mail o altri mezzi.